Regime forfettario: cos’è e requisiti di accesso

Per illustrare l’argomento iniziamo con il dire che il legislatore italiano, con l’introduzione di un regime agevolato detto “regime forfettario”, è venuto incontro a chi inizia un’attività d’impresa o professionale.

Difatti, l’impreditore o il professionista che vuole aprire una partita IVA, in particolare, si fa una domanda. “Quanto spenderò di tasse e contributi?” E in particolare si chiede “quali saranno le percentuali di incidenza di tali costi sul fatturato?”.

Il regime forfettario è un regime fiscale agevolato in Italia per le piccole imprese, i lavoratori autonomi e i professionisti. È stato introdotto per semplificare gli adempimenti fiscali e ridurre il carico fiscale su queste categorie di contribuenti.

Il regime forfettario prevede il pagamento di un’imposta sostitutiva al 15% sul reddito, calcolato sulla base di un coefficiente di redditività stabilito in base alla categoria di attività svolta. Questo significa che l’imponibile viene determinato applicando una percentuale prestabilita al fatturato dell’impresa, senza considerare le spese sostenute per l’attività.

Tra i principali vantaggi del regime forfettario ci sono la semplificazione dei calcoli fiscali, l’esonero dall’IVA e la riduzione dei contributi previdenziali. Tuttavia, vi sono requisiti di accesso, come un limite di ricavi annui, che variano a seconda dell’anno di riferimento e della categoria di attività svolta.

Prima di tutto, per quanto riguarda il regime agevolato è bene conoscere quali sono i requisiti per farne parte.

 

Cos’è il regime forfettario

Il regime forfettario è disciplinato dall’art. 1 co. 54 – 89 della L. 23.12.2014 n. 190 ed esso è un regime rivolto agli esercenti attività d’impresa, di arti e professioni.

Con riferimento ai vantaggi nell’applicare il regime forfettario si elencano di seguito i principali:

  • reddito determinato in modo forfettario;
  • pagamento imposta sostitutiva, pari al 15% o, in alcuni casi, pari al 5% (al posto del pagamento dell’IRPEF);
  • esonero dal versamento della ritenuta d’acconto;
  • contributi di previdenza agevolati per alcune categorie di imprenditori (riduzione del 35%);
  • esclusione dall’applicazione di IVA, IRAP e ISA.
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Requisiti soggettivi

In primo luogo, bisogna valutare quali sono i soggetti che possono usufruire del regime agevolato.

Come disciplinato dalla normativa, difatti, i soggetti che possono usufruire del regime forfettario sono:

  • le persone fisiche esercenti attività d’impresa;
  • le persone fisiche esercenti arte o professione.

 

Requisiti per accedere al regime forfettario

Per poter applicare il regime forfettario, inoltre, è necessario che si verificano i seguenti presupposti:

  • aver conseguito, nell’anno precedente, ricavi o percepito compensi non superiori ad € 85.000,00 (ragguagliati ad anno nel caso l’attività sia stata svolta solo per un periodo dell’anno);
  • aver sostenuto, nell’anno precedente, spese per lavoro dipendente complessivamente non superiori ad € 20.000,00 lordi (inclusi i contributi previdenziali e assistenziali).

E’ da evidenziare, inoltre, che per il computo degli € 85.000,00, vanno esclusi i compensi occasionali qualificati come redditi diversi ai sensi dell’art. 67 co. 1 lett. i) e l) del TUIR.

 

Condizioni di esclusione      

Infine, qualora sussistano le condizioni elencate di seguito, non può essere applicato il regime forfettario ai sensi dell’art. 1 co. 57 della L. 190/2014:

  • utilizzo di regimi speciali IVA;
  • residenza fiscale all’estero (con alcune eccezioni);
  • compimento, in via esclusiva o prevalente di cessioni di fabbricati o loro porzioni, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi;
  • partecipazione in società di persone, associazioni o imprese familiari;
  • avere il controllo diretto o indiretto di s.r.l. o associazioni in partecipazione che esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte durante svolgimento attività d’impresa, arti o professioni;
  • esercizio dell’attività, in modo prevalente, nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in essere o erano in essere nei due periodi d’imposta precedente rapporti di lavoro;
  • percezione di redditi di lavoro dipendente e assimilati eccedenti l’importo di € 30.000,00, nell’anno precedente, se tale rapporto è ancora in essere.
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Determinazione del reddito

In ogni caso, il reddito imponibile viene calcolato tramite l’applicazione di un coefficiente di redditività. In altre parole per capire quanto si andrà a pagare di imposte bisogna individuare, prima di tutto, i coefficienti di redditività per le varie tipologie di attività.

  • industrie alimentari e delle bevande (codice ateco 10 e 11) – 40%;
  • commercio all’ingrosso e al dettaglio (codice ateco 45, dal 46.2 9, da 47.1 a 47.7, 47.9) – 40%;
  • commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande (codice ateco 47.81) – 40%;
  • commercio ambulante di altri prodotti (codice ateco 47.82, 47.89) – 54%;
  • costruzioni e attività immobiliari (codice ateco 41, 42, 43, 68) – 86%;
  • intermediari del commercio (codice ateco 46.1) – 62%;
  • servizi di alloggio e di ristorazione (codice ateco 55 e 56) – 40%;
  • attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi (codice ateco da 64 a 66, da 69 a 75, da 85 a 88) – 78%;
  • altre attività (codice ateco da 01 a 03, da 05 a 09, da 12 a 33, da 35 a 39, da 49 a 53, da 58 a 63, da 77 a 82, 84, da 90 a 99) – 67%.

 

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Ultimo aggiornamento 02/11/2023

Informazioni su Antonella Beringheli

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