Società per azioni: atto costitutivo e statuto

La Società per Azioni (S.p.A.) rappresenta una delle tipologie di società di capitali. Si distingue per alcune caratteristiche essenziali, tra cui l’autonomia patrimoniale e la divisione del capitale sociale in azioni.

 

Costituzione società per azioni 

La società di capitale può costituirsi per:

  • contratto;
  • atto unilaterale.

Il capitale sociale spa non può essere inferiore ad euro 120.000,00 (art. 2327 c.c.).

La costituzione di una S.p.A. necessita della redazione di un atto costitutivo e di uno statuto.

Esistono delle differenze nella redazione tra statuto e atto costitutivo.

 

Atto costitutivo spa

L’atto costitutivo di una società per azioni deve essere redatto tramite atto pubblico, a pena di nullità (art. 2332 n.1, c.c.), e la costituzione può essere fatta in simultanea (tutti i soci fondatori sono presenti davanti al notaio durante la stipula dell’atto pubblico di costituzione della società) o per pubblica sottoscrizione (i promotori della società predispongono un programma ai sensi degli artt. 2333 ss. c.c.).

Di seguito un elenco del contenuto obbligatorio dell’atto costitutivo:

  • cognome ed il nome o la denominazione, la data e il luogo di nascita o lo Stato di costituzione, il domicilio e la sede, la cittadinanza dei soci e degli eventuali promotori e il numero delle azioni assegnate a ciascuno dei soci;
  • la denominazione e il comune della sede sociale e delle eventuali altre sedi secondarie;
  • indicazione dell’oggetto sociale;
  • ammontare del capitale sottoscritto;
  • ammontare del capitale versato;
  • numero delle azioni con indicazione delle loro caratteristiche e le modalità di circolazione ed emissione e del loro eventuale valore nominale;
  • valore dei crediti e beni conferiti in natura;
  • norme di ripartizione degli utili;
  • eventuali benefici assegnati ai promotori e ai soci fondatori;
  • numero degli amministratori con indicazione dei loro poteri, del sistema di amministrazione adottato e di coloro che hanno la rappresentanza della società;
  • numero dei componenti del collegio sindacale;
  • nomina dei primi amministratori e dei sindaci ed eventualmente del Consiglio di sorveglianza e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
  • importo delle spese affrontate per la costituzione a carico della società;
  • durata della società;
  • periodo di tempo (non superiore ad un anno) decorso il quale il socio potrà recedere se la società è costituita a tempo indeterminato.
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Parte integrante dell’atto costitutivo è lo statuto contenente le norme riguardanti il funzionamento della società (art. 2328 co. 3 c.c.).

 

Statuto

Lo statuto è un atto separato rispetto all’atto costitutivo, anche se è parte integrante di esso, ed è necessario che venga redatto nella forma di atto pubblico.

Nel caso in cui sorgano dei contrasti tra quanto indicato nello statuto e quanto indicato nello statuto prevalgono le norme dello statuto (art. 2328 co. 3 c.c.).

 

Costituzione per pubblica sottoscrizione

Nel caso in cui la costituzione avvenga per pubblica sottoscrizione è necessario che i promotori compilino un programma nel quale saranno indicate le principali clausole dell’atto costitutivo ed il termine entro cui esso sarà stipulato. Tale programma dovrà essere depositato presso il notaio prima che sia reso pubblico. Coloro che vorranno aderire alla sottoscrizione dovranno aderire mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e versare il 25% dei conferimenti in denaro.

Successivamente i promotori convocano l’assemblea costituente dei sottoscrittori e gli intervenuti all’assemblea raggiunto l’accordo sul contenuto del programma stipulano l’atto costitutivo.

 

Deposito dell’atto costitutivo e iscrizione nel Registro delle imprese

Dopo la stipula dell’atto costitutivo sorge a carico del notaio, e in via sussidiaria degli amministratori, l’obbligo di deposito entro 20 giorni, presso l‘Ufficio del Registro delle imprese, dell’atto costitutivo e dei documenti che provano il rispetto dei requisiti per la costituzione.

Va richiesta contestualmente al deposito l’iscrizione al Registro delle imprese presso la cui circoscrizione si trova la sede sociale della società.

L’iscrizione al Registro delle imprese ha valenza costitutiva.

 

Nullità della società

La società può essere dichiarata nulla se:

  • L’oggetto sociale è illecito.
  • L’atto costitutivo non è stato stipulato come atto pubblico.
  • Mancano informazioni cruciali come la denominazione sociale, i conferimenti, l’oggetto sociale e l’ammontare del capitale sociale.
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Ultimo aggiornamento 19/11/2023

Informazioni su Antonella Beringheli

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