Sì, l’imprenditore o il socio che ha garantito personalmente i debiti della società può accedere a una procedura di sovraindebitamento, ma non per il solo fatto di essere garante. Occorre verificare separatamente la sua posizione: natura personale dell’obbligazione, stato di crisi o insolvenza, caratteristiche del debitore e assoggettabilità o meno alla liquidazione giudiziale.
La garanzia prestata alla banca, al fornitore o a un altro creditore crea infatti un’obbligazione personale del garante. Il debito originario continua a essere della società, ma il creditore può richiederne il pagamento anche alla persona che ha sottoscritto la garanzia, nei limiti e secondo le condizioni del contratto.
Debito della società e debito del garante restano distinti
La società e il garante sono soggetti differenti, anche quando quest’ultimo è socio, amministratore o titolare effettivo dell’attività. Di conseguenza, la crisi della persona fisica non coincide automaticamente con quella societaria.
- La società rimane debitrice dell’obbligazione principale e deve affrontare la propria situazione con gli strumenti applicabili alla sua forma, dimensione e condizione economico-finanziaria.
- Il garante espone il proprio patrimonio personale perché ha assunto un’obbligazione verso il creditore.
- La procedura personale non risana automaticamente la società e non cancella il suo debito.
- La procedura societaria non libera automaticamente il garante, salvo quanto deriva dal contratto, dal piano omologato o dalle specifiche regole applicabili.
La prima operazione pratica consiste quindi nel costruire due situazioni debitorie separate: una della società e una della persona fisica. Mescolare i dati può portare a scegliere uno strumento non adatto o a rappresentare in modo incompleto l’esposizione del garante.
Chi può utilizzare le procedure di sovraindebitamento
Il Codice della crisi include nel sovraindebitamento il consumatore, il professionista, l’imprenditore minore, l’imprenditore agricolo e gli altri debitori ai quali non si applicano la liquidazione giudiziale o le diverse procedure liquidatorie previste per la crisi e l’insolvenza.
Per il garante non basta dunque dimostrare che la richiesta di pagamento riguarda un debito societario. Bisogna accertare se, personalmente, rientra tra i debitori ammessi alla disciplina.
Il caso dell’imprenditore individuale
Se il garante esercita anche un’attività d’impresa in proprio, occorre verificare se sia assoggettabile alla liquidazione giudiziale. L’accertamento riguarda la sua attività personale e non può essere sostituito dai dati della società garantita.
Quando il soggetto rientra nella nozione di imprenditore minore o in un’altra categoria prevista dalla disciplina del sovraindebitamento, può essere valutato uno dei percorsi riservati ai debitori non assoggettabili alla liquidazione giudiziale. Se invece possiede personalmente i requisiti per essere sottoposto a quest’ultima, il percorso cambia.
Il socio o amministratore che non esercita un’impresa propria
Essere socio o amministratore non comporta, da solo, che la persona sia assoggettabile alla stessa procedura della società. Deve essere esaminata la posizione individuale: attività effettivamente esercitata, origine delle obbligazioni, ruolo ricoperto e collegamento della garanzia con finalità imprenditoriali o professionali.
Il garante può essere qualificato come consumatore?
La ristrutturazione dei debiti del consumatore è riservata alla persona fisica che abbia assunto le obbligazioni per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta. La qualificazione non dipende soltanto dal nome del contratto o dal fatto che il debito principale appartenga formalmente alla società.
Per una garanzia societaria devono essere valutati, tra gli altri, questi elementi:
- la partecipazione detenuta nella società;
- l’eventuale ruolo di amministratore o gestore effettivo;
- l’interesse economico personale nell’operazione finanziata;
- la funzione concretamente svolta dalla garanzia;
- la composizione complessiva dell’indebitamento personale.
Un socio marginale che abbia prestato una garanzia in circostanze particolari non si trova necessariamente nella stessa posizione del socio-amministratore che ha garantito un finanziamento destinato direttamente all’attività da lui gestita. La conclusione richiede perciò un esame concreto e documentato.
Inoltre, una persona può avere debiti di provenienza diversa: mutuo dell’abitazione, imposte personali, finanziamenti, obbligazioni professionali e garanzie societarie. La presenza di debiti personali non trasforma automaticamente l’intero indebitamento in debito da consumatore.
I percorsi che possono essere valutati
Ristrutturazione dei debiti del consumatore
È il percorso da esaminare quando il garante può essere qualificato come consumatore. Il piano deve rappresentare attività, redditi, spese necessarie, creditori e cause dell’indebitamento, oltre a indicare come saranno soddisfatte le obbligazioni.
L’accesso non è automatico: assumono rilievo la correttezza delle informazioni, la condotta tenuta nella formazione dell’indebitamento e le cause ostative previste dalla legge. L’origine societaria della garanzia deve essere descritta con precisione, senza presentarla come un comune debito familiare se era funzionalmente collegata all’impresa.
Concordato minore
Il concordato minore è rivolto ai debitori sovraindebitati diversi dal consumatore. Può quindi diventare il percorso da valutare per l’imprenditore minore, il professionista o il garante la cui esposizione abbia natura imprenditoriale, purché ricorrano tutti i presupposti di legge.
La proposta è normalmente collegata alla prosecuzione dell’attività imprenditoriale o professionale. Negli altri casi è necessario verificare la presenza dell’apporto di risorse esterne richiesto dalla disciplina. Il piano può prevedere forme differenziate di soddisfacimento e classi di creditori, ma deve essere sostenibile e rispettare le regole applicabili alle diverse cause di prelazione.
Liquidazione controllata
Quando non esiste un piano sostenibile basato sui redditi o sulla prosecuzione dell’attività, può essere valutata la liquidazione controllata del patrimonio personale. In questo percorso vengono considerati i beni e le utilità del garante secondo le regole della procedura, ferme le esclusioni previste dalla legge.
La liquidazione controllata non deve essere confusa con la liquidazione della società. Sono procedimenti riferiti a patrimoni distinti, anche se possono coinvolgere gli stessi creditori e derivare dalla medesima crisi economica.
Esdebitazione del debitore incapiente
Per la persona fisica meritevole che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, neppure prospettica, il Codice contempla uno specifico istituto di esdebitazione. Si tratta di una soluzione subordinata a condizioni rigorose, non di un’alternativa automatica quando il piano non è conveniente o manca liquidità immediata.
Un esempio ipotetico di separazione delle posizioni
Si consideri, a titolo esclusivamente ipotetico, una S.r.l. che abbia ottenuto un finanziamento bancario garantito personalmente dall’amministratore.
| Posizione | Obbligazioni da esaminare | Verifica necessaria |
|---|---|---|
| S.r.l. | Finanziamento, fornitori, imposte e contributi della società | Crisi societaria e strumenti applicabili alla società |
| Amministratore garante | Garanzia bancaria, mutuo personale, eventuali debiti fiscali propri | Stato di sovraindebitamento e categoria soggettiva del garante |
Se la banca escute la garanzia, l’esposizione deve essere inserita nella situazione debitoria personale dell’amministratore. Ciò non elimina però il finanziamento dalla contabilità e dalla posizione debitoria della S.r.l.
Questo confronto permette di capire se occorrono due interventi coordinati. Non consente invece di scegliere da solo la procedura personale: devono essere esaminati contratto di garanzia, ruolo del garante, patrimonio, redditi, attività esercitate e assoggettabilità alla liquidazione giudiziale.
Documenti e controlli preliminari
Prima di formulare un’ipotesi di percorso è utile predisporre una verifica ordinata:
- contratti di finanziamento e testi integrali delle garanzie;
- richieste di pagamento, decreti ingiuntivi, precetti e atti esecutivi;
- visure, statuto e documenti relativi alle cariche societarie;
- elenco separato dei debiti personali e societari;
- dichiarazioni fiscali, redditi disponibili e spese necessarie del nucleo familiare;
- beni personali, partecipazioni societarie e garanzie eventualmente ricevute da terzi;
- dati dell’attività individuale o professionale eventualmente esercitata;
- pagamenti preferenziali, cessioni o operazioni patrimoniali compiute prima della domanda.
È importante indicare anche le garanzie non ancora escusse. L’assenza di una richiesta immediata non rende irrilevante l’obbligazione, soprattutto se la società ha già interrotto i pagamenti o il finanziatore ha dichiarato la decadenza dal beneficio del termine.
La procedura personale non può ignorare la crisi societaria
La separazione giuridica dei patrimoni non significa che le due crisi debbano essere analizzate senza coordinamento. La possibilità del garante di rispettare un piano può dipendere dallo stipendio percepito dalla società, dal valore della partecipazione o dalla continuità dell’impresa. Allo stesso modo, l’escussione della garanzia può modificare i rapporti economici tra garante, società e altri coobbligati.
Quando la società continua ad accumulare perdite o nuovi debiti, un piano personale costruito su redditi societari non adeguatamente verificati rischia di risultare fragile. Per questo le previsioni devono distinguere le risorse già disponibili da quelle future e condizionate alla prosecuzione dell’attività.
Conclusione
L’imprenditore garante può accedere alle procedure di sovraindebitamento quando la sua posizione personale rientra tra quelle ammesse dal Codice della crisi e presenta i relativi presupposti. La fideiussione o altra garanzia personale deve essere inclusa nell’esposizione del garante, ma resta distinta dal debito della società.
La decisione richiede tre passaggi: separare i patrimoni e i debiti, qualificare correttamente il garante come consumatore o debitore non consumatore e verificare l’assoggettabilità personale alla liquidazione giudiziale. Solo dopo questi controlli è possibile confrontare ristrutturazione del consumatore, concordato minore, liquidazione controllata ed eventuale esdebitazione.
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