Regime forfettario: cos’è e requisiti di accesso

Per illustrare l’argomento iniziamo con il dire che il legislatore italiano, con l’introduzione di un regime agevolato detto “regime forfettario”, è venuto incontro a chi inizia un’attività d’impresa o professionale.

Difatti, l’impreditore o il professionista che vuole aprire una partita IVA, in particolare, si fa una domanda. “Quanto spenderò di tasse e contributi?” E in particolare si chiede “quali saranno le percentuali di incidenza di tali costi sul fatturato?”.

Il regime forfettario è un regime fiscale agevolato in Italia per le piccole imprese, i lavoratori autonomi e i professionisti. È stato introdotto per semplificare gli adempimenti fiscali e ridurre il carico fiscale su queste categorie di contribuenti.

Il regime forfettario prevede il pagamento di un’imposta sostitutiva al 15% sul reddito, calcolato sulla base di un coefficiente di redditività stabilito in base alla categoria di attività svolta. Questo significa che l’imponibile viene determinato applicando una percentuale prestabilita al fatturato dell’impresa, senza considerare le spese sostenute per l’attività.

Tra i principali vantaggi del regime forfettario ci sono la semplificazione dei calcoli fiscali, l’esonero dall’IVA e la riduzione dei contributi previdenziali. Tuttavia, vi sono requisiti di accesso, come un limite di ricavi annui, che variano a seconda dell’anno di riferimento e della categoria di attività svolta.

Prima di tutto, per quanto riguarda il regime agevolato è bene conoscere quali sono i requisiti per farne parte.

 

Cos’è il regime forfettario

Il regime forfettario è disciplinato dall’art. 1 co. 54 – 89 della L. 23.12.2014 n. 190 ed esso è un regime rivolto agli esercenti attività d’impresa, di arti e professioni.

Con riferimento ai vantaggi nell’applicare il regime forfettario si elencano di seguito i principali:

  • reddito determinato in modo forfettario;
  • pagamento imposta sostitutiva, pari al 15% o, in alcuni casi, pari al 5% (al posto del pagamento dell’IRPEF);
  • esonero dal versamento della ritenuta d’acconto;
  • contributi di previdenza agevolati per alcune categorie di imprenditori (riduzione del 35%);
  • esclusione dall’applicazione di IVA, IRAP e ISA.

 

Requisiti soggettivi

In primo luogo, bisogna valutare quali sono i soggetti che possono usufruire del regime agevolato.

Come disciplinato dalla normativa, difatti, i soggetti che possono usufruire del regime forfettario sono:

  • le persone fisiche esercenti attività d’impresa;
  • le persone fisiche esercenti arte o professione.

 

Requisiti per accedere al regime forfettario

Per poter applicare il regime forfettario, inoltre, è necessario che si verificano i seguenti presupposti:

  • aver conseguito, nell’anno precedente, ricavi o percepito compensi non superiori ad € 85.000,00 (ragguagliati ad anno nel caso l’attività sia stata svolta solo per un periodo dell’anno);
  • aver sostenuto, nell’anno precedente, spese per lavoro dipendente complessivamente non superiori ad € 20.000,00 lordi (inclusi i contributi previdenziali e assistenziali).

E’ da evidenziare, inoltre, che per il computo degli € 85.000,00, vanno esclusi i compensi occasionali qualificati come redditi diversi ai sensi dell’art. 67 co. 1 lett. i) e l) del TUIR.

 

Condizioni di esclusione      

Infine, qualora sussistano le condizioni elencate di seguito, non può essere applicato il regime forfettario ai sensi dell’art. 1 co. 57 della L. 190/2014:

  • utilizzo di regimi speciali IVA;
  • residenza fiscale all’estero (con alcune eccezioni);
  • compimento, in via esclusiva o prevalente di cessioni di fabbricati o loro porzioni, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi;
  • partecipazione in società di persone, associazioni o imprese familiari;
  • avere il controllo diretto o indiretto di s.r.l. o associazioni in partecipazione che esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte durante svolgimento attività d’impresa, arti o professioni;
  • esercizio dell’attività, in modo prevalente, nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in essere o erano in essere nei due periodi d’imposta precedente rapporti di lavoro;
  • percezione di redditi di lavoro dipendente e assimilati eccedenti l’importo di € 30.000,00, nell’anno precedente, se tale rapporto è ancora in essere.

 

Determinazione del reddito

In ogni caso, il reddito imponibile viene calcolato tramite l’applicazione di un coefficiente di redditività. In altre parole per capire quanto si andrà a pagare di imposte bisogna individuare, prima di tutto, i coefficienti di redditività per le varie tipologie di attività.

  • industrie alimentari e delle bevande (codice ateco 10 e 11) – 40%;
  • commercio all’ingrosso e al dettaglio (codice ateco 45, dal 46.2 9, da 47.1 a 47.7, 47.9) – 40%;
  • commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande (codice ateco 47.81) – 40%;
  • commercio ambulante di altri prodotti (codice ateco 47.82, 47.89) – 54%;
  • costruzioni e attività immobiliari (codice ateco 41, 42, 43, 68) – 86%;
  • intermediari del commercio (codice ateco 46.1) – 62%;
  • servizi di alloggio e di ristorazione (codice ateco 55 e 56) – 40%;
  • attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi (codice ateco da 64 a 66, da 69 a 75, da 85 a 88) – 78%;
  • altre attività (codice ateco da 01 a 03, da 05 a 09, da 12 a 33, da 35 a 39, da 49 a 53, da 58 a 63, da 77 a 82, 84, da 90 a 99) – 67%.

 

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adeguati assetti organizzativi

Adeguati assetti organizzativi (art. 3 CCII)

La riforma della crisi d’impresa, entrata finalmente in pieno vigore il 15 luglio 2022, mette di fronte l’imprenditore a nuovi obblighi che deve rispettare se vuole evitare di incappare in conseguenze più o meno gravi.

L’art. 3 del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza specifica in modo chiaro al comma primo che “l’imprenditore individuale deve adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte” mentre al comma secondo specifica che “l’imprenditore collettivo deve istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato ai sensi dell’articolo 2086 del codice civile, ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell’assunzione di idonee iniziative”.

Per prevedere in modo tempestivo il sorgere della crisi l’impreditore deve in particolare:

  • rilevare la sussistenza di squilibri di carattere patrimoniale o economico/finanzario tenuto conto delle caratteristiche dell’impresa;
  • ricavare utili informazioni per utilizzare la lista di controllo particolareggiata ed effettuare il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento ex art. 13, comma 2. Test pratico che può essere effettuato utilizzando la piattaforma messa a disposizione sul sito web CON e utile anche per valutare le possibilità di un esito positivo della composizione negoziata della crisi.
  • fare una verifica sui debiti considerando le prospettive di continuità aziendale nei 12 mesi successivi rilevando i seguenti segnali di crisi:
  1. esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno 30 giorni pari ad oltre la metà dell’ammontare complessivo delle retribuzioni mensili;
  2. esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno 90 giorni superiori ai debiti non scaduti;
  3. esistenza di debiti verso banche ed istituti di credito scaduti da almeno 60 giorni o che abbiano superato da almeno 60 giorni il limite degli affidamenti ottenuti purché siano almeno pari al 5% del totale dei debiti;
  4. esistenza di uno o più debiti verso creditori pubblici qualificati (INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Entrate – Riscossione) di cui all’art. 25 novies, comma 1.

Diviene quindi fondamentale per l’imprenditore istituire adeguati assetti organizzativi all’interno della propria organizzazione.

 

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Società per azioni: atto costitutivo e statuto

La Società per Azioni (S.p.A.) è una delle principali forme di società di capitali in Italia, apprezzata per la sua autonomia patrimoniale e per la divisione del capitale sociale in azioni. In una S.p.A., i soci sono responsabili limitatamente al capitale conferito, il che protegge il patrimonio personale. Questo tipo di società è ideale per imprese di dimensioni medio-grandi che intendono raccogliere capitali da investitori attraverso l’emissione di azioni.

Di seguito, vedremo i passaggi necessari per la costituzione di una S.p.A., i requisiti per l’atto costitutivo e lo statuto, e le implicazioni legali.

 

Costituzione di una Società per Azioni

La S.p.A. può essere costituita attraverso:

  • Contratto: quando più soci decidono di costituire insieme la società.
  • Atto unilaterale: nel caso in cui un unico socio decida di costituire la società.

Secondo l’art. 2327 del Codice Civile, il capitale sociale minimo per la costituzione di una S.p.A. è di 50.000 euro. Questo capitale può essere conferito sia in denaro che in beni in natura. La somma rappresenta la garanzia patrimoniale minima che la società offre ai creditori.

 

Atto costitutivo e statuto

Per avviare una S.p.A., è necessaria la redazione di due documenti fondamentali:

  • Atto costitutivo: che formalizza la nascita della società e stabilisce i suoi elementi essenziali.
  • Statuto: che definisce le regole operative della società e le modalità di gestione.

 

Atto costitutivo della S.p.A.

L’atto costitutivo di una Società per Azioni deve essere redatto come atto pubblico da un notaio, pena la nullità della costituzione (art. 2332, n. 1, c.c.). Esistono due modalità di costituzione:

  1. Simultanea: in cui tutti i soci fondatori sono presenti davanti al notaio durante la stipula.
  2. Per pubblica sottoscrizione: in cui i promotori della società redigono un programma che consente ad altri di sottoscrivere il capitale sociale, come previsto dagli articoli 2333 ss. del Codice Civile.

 

Contenuto obbligatorio dell’atto costitutivo

L’atto costitutivo deve contenere informazioni obbligatorie, tra cui:

  • Dati identificativi dei soci (nome, cognome, luogo di nascita, cittadinanza, numero di azioni possedute).
  • Denominazione sociale e sede legale.
  • Oggetto sociale, ovvero l’attività economica che la società intende svolgere.
  • Capitale sociale sottoscritto e capitale versato.
  • Numero delle azioni emesse e le loro caratteristiche.
  • Valore dei conferimenti in natura o in denaro.
  • Regole sulla distribuzione degli utili.
  • Nomina dei primi amministratori e sindaci.
  • Durata della società e altre informazioni rilevanti, come i diritti dei soci fondatori o le spese di costituzione.

Lo statuto è una parte integrante dell’atto costitutivo, regolando in dettaglio il funzionamento della società (art. 2328, co. 3, c.c.).

 

Statuto della S.p.A.

Lo statuto contiene le norme che regolano il funzionamento della società. Anche se parte dell’atto costitutivo, lo statuto viene considerato un documento separato. Esso include le regole relative alla convocazione delle assemblee, la gestione degli amministratori, i poteri decisionali e le modalità di distribuzione degli utili. In caso di conflitto tra quanto stabilito nell’atto costitutivo e nello statuto, prevalgono le disposizioni dello statuto (art. 2328, co. 3, c.c.).

 

Costituzione per pubblica sottoscrizione

La costituzione per pubblica sottoscrizione permette a promotori e investitori di contribuire al capitale sociale della società. In questo caso, i promotori predispongono un programma che include le principali clausole dell’atto costitutivo e il termine entro cui deve essere stipulato. Questo programma deve essere depositato presso un notaio prima della sua pubblicazione.

Chiunque desideri partecipare alla sottoscrizione può farlo tramite atto pubblico o scrittura privata autenticata, versando il 25% dei conferimenti in denaro al momento della sottoscrizione. Successivamente, i promotori convocano un’assemblea costituente in cui si stipula l’atto costitutivo.

 

Deposito e iscrizione nel Registro delle Imprese

Una volta stipulato l’atto costitutivo, il notaio o, in mancanza, gli amministratori, devono depositare l’atto entro 20 giorni presso l’Ufficio del Registro delle Imprese. L’iscrizione al Registro delle Imprese è un passaggio cruciale, poiché ha valore costitutivo: senza tale iscrizione, la società non esiste giuridicamente.

 

Nullità della società

Una società per azioni può essere dichiarata nulla nei seguenti casi:

  • Oggetto sociale illecito o contrario all’ordine pubblico.
  • Mancanza di forma pubblica per l’atto costitutivo.
  • Mancanza di elementi essenziali nell’atto costitutivo, come la denominazione sociale, i conferimenti, l’oggetto sociale e l’ammontare del capitale sociale.

In caso di nullità, la società non può svolgere alcuna attività e i suoi atti sono considerati inefficaci.

 

La Società per Azioni (S.p.A.) è una forma societaria che offre ampie garanzie per i soci e per i creditori grazie alla sua autonomia patrimoniale e alla limitazione della responsabilità al capitale conferito. Costituire una S.p.A. richiede il rispetto di una serie di requisiti formali e sostanziali, tra cui la redazione di un atto costitutivo e di uno statuto, e la successiva iscrizione al Registro delle Imprese.

Per evitare errori nella costituzione della società e garantire la piena conformità legale, è consigliabile rivolgersi a professionisti esperti, come notai e commercialisti, che possano guidare i fondatori attraverso ogni fase del processo.

 

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Dichiarazione sostitutiva atto notorio editabile

La dichiarazione sostitutiva di atto notorio è uno strumento utilizzato in molti ambiti per certificare, sotto propria responsabilità, fatti e stati che risultano notoriamente veri. Si tratta di una dichiarazione scritta e firmata dal dichiarante, che sostituisce in molti casi un atto ufficiale e viene accettata da amministrazioni pubbliche e soggetti privati. Oggi è possibile trovare numerosi modelli di dichiarazione sostitutiva atto notorio editabile, disponibili sia in formato PDF che Word, per semplificare la compilazione e l’uso di questi documenti.

In questo articolo esploreremo le diverse tipologie di dichiarazioni sostitutive, i casi in cui vengono utilizzate e le modalità di compilazione e autenticazione. Saranno anche forniti link a moduli editabili che puoi scaricare e compilare direttamente dal tuo computer.

 

Cos’è la dichiarazione sostitutiva di atto notorio?

La dichiarazione sostitutiva di atto notorio è una dichiarazione resa da un cittadino per attestare fatti, stati o qualità personali che sono a sua diretta conoscenza, senza dover ricorrere a un pubblico ufficiale per la sua autenticazione. Questa dichiarazione è regolata dal D.P.R. n. 445/2000, e può essere utilizzata sia in ambito pubblico che privato, a seconda dei casi.

Ad esempio, spesso viene richiesta agli eredi per certificare la propria posizione in merito a una successione. In questo caso specifico, l’intestazione del documento sarà “Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà eredi”.

 

Quando è necessaria l’autenticazione

La dichiarazione sostitutiva di atto notorio non richiede autenticazione se è utilizzata per rapporti con le amministrazioni pubbliche o per gestire affari con imprese private che forniscono servizi di pubblica utilità (ad esempio, fornitori di energia elettrica o gas). In questi casi, non è necessaria l’applicazione di una marca da bollo, rendendo il processo più semplice e meno oneroso per il cittadino.

Tuttavia, quando la dichiarazione deve essere presentata a soggetti privati (ad esempio, banche, assicurazioni, poste italiane), è obbligatorio che essa venga autenticata. L’autenticazione consiste nella firma del documento alla presenza di un pubblico ufficiale che attesti l’identità del dichiarante. In questo caso, è necessario applicare una marca da bollo da 16 euro e pagare 0,51 euro per i diritti di segreteria. La mancata applicazione della marca da bollo può comportare l’applicazione di sanzioni.

 

Modelli di dichiarazione sostitutiva atto notorio editabili

Se hai bisogno di compilare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, puoi scaricare modelli editabili in formato Word o PDF, che ti permettono di personalizzare il documento in base alle tue necessità. Ecco alcuni esempi di moduli che potresti utilizzare:

Questi moduli sono completamente editabili, consentendoti di inserire i tuoi dati personali, descrivere i fatti e firmare il documento una volta completato.

 

Sanzioni per dichiarazioni sostitutive false

È importante sottolineare che rilasciare dichiarazioni false o utilizzare atti falsi è un reato punito dalla legge. In particolare, l’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 prevede sanzioni penali per chiunque rilasci dichiarazioni non veritiere in una dichiarazione sostitutiva. Per questo motivo, è essenziale che ogni dichiarazione venga compilata con attenzione e con dati verificabili.

 

Differenze tra dichiarazione sostitutiva di certificazione e dichiarazione sostitutiva di atto notorio

Spesso si fa confusione tra dichiarazione sostitutiva di certificazione e dichiarazione sostitutiva di atto notorio. È importante capire le differenze:

  • Dichiarazione sostitutiva di certificazione: è un’autocertificazione che consente di dichiarare fatti o stati personali senza dover presentare certificati ufficiali. Ad esempio, puoi autocertificare la tua data di nascita, la residenza o la cittadinanza. La Pubblica Amministrazione è obbligata ad accettare queste autocertificazioni, come previsto dall’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000.
  • Dichiarazione sostitutiva di atto notorio: si utilizza quando non è possibile rilasciare un’autocertificazione, ma è necessario attestare fatti o situazioni non certificabili da enti pubblici, come ad esempio lo stato di erede o l’esistenza di determinate condizioni legali.

Esempi di autocertificazioni

Ecco un elenco di situazioni che possono essere autocertificate, come previsto dall’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000:

  • Data e luogo di nascita
  • Residenza
  • Cittadinanza
  • Stato civile (celibe, coniugato, vedovo)
  • Stato di famiglia
  • Esistenza in vita
  • Titolo di studio
  • Posizione fiscale (codice fiscale, partita IVA)
  • Iscrizione a ordini professionali

Questi dati possono essere autocertificati senza la necessità di un certificato ufficiale.

 

Dichiarazione sostitutiva di notorietà

Quando la dichiarazione non riguarda i certificati elencati nell’art. 46, ma altre situazioni o stati di fatto, si parla di dichiarazione sostitutiva di notorietà. Questa dichiarazione è regolata dall’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e può essere utilizzata per attestare fatti che sono a conoscenza del dichiarante ma che non possono essere certificati tramite documenti ufficiali.

 

Come e quando viene accettata la dichiarazione sostitutiva

Le amministrazioni pubbliche sono tenute ad accettare le dichiarazioni sostitutive e ad effettuare controlli per verificare la veridicità delle informazioni dichiarate. La mancata accettazione di una dichiarazione sostitutiva da parte di un ente pubblico, senza giustificato motivo, può essere oggetto di segnalazione.

La dichiarazione sostitutiva di atto notorio è uno strumento fondamentale per semplificare le procedure burocratiche e amministrative. È importante scegliere il modello corretto, compilare con attenzione i dati e rispettare le normative vigenti per evitare sanzioni. Utilizzando modelli editabili in PDF o Word, è possibile semplificare ulteriormente il processo di compilazione, risparmiando tempo e riducendo il rischio di errori.

 

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Dichiarazione sostitutiva atto notorio

La dichiarazione sostitutiva d’atto notorio (o dichiarazione sostitutiva atto di notorietà) permette di attestare tutte quelle situazioni, fatti, stati e qualità personali per i quali il dichiarante ne ha conoscenza ma che non possono essere inseriti in un’autocertificazione.

La dichiarazione sostitutiva di atto notorio viene utilizzata nei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni e con coloro che gestiscono Servizi Pubblici.

Le Pubbliche Amministrazioni hanno l’obbligo di accettarla, mentre i soggetti privati non soggiaciono all’obbligo di accettazione.

 

Modalità di compilazione della dichiarazione di atto notorio

Non esiste un modello obbligatorio già precompilato, perché la dichiarazione può essere compilata in carta libera. Alcune Amministrazioni Pubbliche però mettono a disposizione dei cittadini dei modelli prestampati.

Se la dichiarazione da rendere è collegata ad una domanda, deve essere firmata dinanzi al funzionario incaricato o spedita per mezzo posta , via fax o in via telematica, allegando un documento d’identità valido del dichiarante.

Se è rivolta a soggetti privati o serve per ottenere benefici economici da parte di terzi deve essere autenticata dinanzi un pubblico ufficiale ed in questo caso va apposta una marca da bollo.

Al soggetto che rende una dichiarazione falsa si applica la normativa penale disciplinata dall’art. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445.

 

Casi in cui non può essere utilizzata la dichiarazione sostitutiva di atto notorio

La dichiarazione sostitutiva di atto notorio non può essere utilizzata per attestazioni che concernono: certificati medici, certificati di origine, certificati di conformità CE, certificati di marchi e brevetti, certificati veterinari.

 

Esempi di utilizzo della dichiarazione sostitutiva di atto notorio

La dichiarazione sostitutiva atto di notorietà in genere viene richiesta per:

  • il caso di successione per dichiarare di essere erede di un soggetto deceduto;
  • attestare che un documento è conforme all’originale;
  • dichiarare di essere proprietario di un veicolo;
  • dichiarare di essere proprietario di un bene immobile;
  • dichiarare di essere titolare di una società;
  • dichiarare di non essere soggetto all’IRPEF.

A questo link trovate un formato online di dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

Di seguito trovate formati scaricabili di dichiarazione atto notorio editabile in formato word e formato pdf per uso successorio.


Modulo dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà.doc


Modulo dichiarazione sostitutiva ex art. 47 dell’atto di notorietà editabile

Modulo dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà.pdf

 

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bollo auto

Bollo auto: cosa devi sapere

Il pagamento del bollo auto ogni anno è un cruccio per ogni automobilista. Scopriamo insieme scadenze e modalità di pagamento e quali sono le sanzioni in caso di mancato pagamento.

 

Su quali veicoli va pagato i bollo auto?

Chi possiede o è usufruttuario di un veicolo, regolarmente iscritto al PRA (Pubblico Registro Automobilistico) è tenuto al pagamento di una tassa automobilistica ( comunemente denominata “bollo auto”).

Ai sensi della L. n. 190 del 2014, a partire dal 1 gennaio 2015, anche tutti i veicoli che hanno un’età compresa tra i 20 e i 29 anni sono gravati dal normale pagamento del bollo auto.

 

Bollo auto per veicoli ultratrentennali

I veicoli con età superiore a 29 anni sono esenti dal pagamento del bollo auto se non sono adibiti ad uso professionale o utilizzati nell’esercizio di attività d’impresa, arti o professione e per essi si paga solamente una tassa di circolazione.

Se i veicoli però risultano stati iscritti entro la data del 31 dicembre 2015 a determinati registri storici (A.S.I., F.M.I., storico Fiat, storico Lancia, storico Alfa Romeo) sono esenti dal pagamento oltre che del bollo auto anche della tassa di circolazione.

 

Calcolo bollo auto

Il bollo auto si calcola tenendo in considerazione:

  • la categoria del veicolo
  • la destinazione d’uso del veicolo
  • i dati tecnici del veicolo
  • l’uso che viene fatto del veicolo

Es. Categoria del veicolo: motoveicolo, autoveicolo, ciclomotore, autocarro, slitte, filoveicoli, rimorchi, macchine agricole, macchine operatrici, veicoli con caratteristiche atipiche.

Es. destinazione del veicolo: trasporto persone, trasporto merci.

Es. dati tecnici del veicolo: KW/CV, classificazione euro.

Es. uso del veicolo: uso proprio, uso di terzi.

Per effettuare in modo semplice il calcolo del bollo auto si possono utilizzare dei tools messi a disposizione sul sito dell’Agenzia delle Entrate o dell’ACI ed in questo caso i dati essenziali di cui bisogna disporre sono:

  1. categoria del veicolo
  2. regione di residenza del proprietario
  3. targa
  4. tipo di pagamento
  5. mese e anno di scadenza ( per sito Agenzia delle Entrate)
  6. mesi di validità ( per sito Agenzia delle Entrate)

 

Esenzioni Bollo Auto

Possono usufruire dell’esenzione del pagamento del bollo auto:

  • le persone con disabilità;
  • le ONLUS;
  • auto storiche;
  • le auto elettriche e ibride per i primi n anni dall’immatricolazione (anni stabiliti da regione a regione).

 

Riduzione bollo auto

Per alcune categorie di veicoli sono previste agevolazioni tramite riduzione dell’importo della tassa da pagare.

Ad esempio sono previste le seguenti riduzioni che possono variare in base alla regione di riferimento:

  •  per autovetture adibite a servizio pubblico da piazza (es. taxi)
  •  per autoveicoli adibiti esclusivamente a scuola guida
  •  per autobus adibiti a servizio di noleggio con conducente
  •  per autovetture adibite a noleggio con conducente per trasporto persone
  • per autoveicoli adibiti al trasporto di cose di peso complessivo non inferiore a 12 tonnellate e trattori stradali per il traino di semirimorchi muniti di sospensione pneumatica all’asse o agli assi motore o di sospensione ad essa equivalente.

 

Quando non si deve pagare il bollo auto?

Effettuando una dichiarazione di perdita di possesso del veicolo al PRA a seguito di fermo amministrativofurto, demolizione, confisca, demolizione si avrà diritto all’interruzione dell’obbligo di pagamento del bollo auto a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata annotata la perdita di possesso al PRA.

 

Controllo bollo auto

Se sorge il dubbio di aver  bolli auto arretrati non pagati e/o si ha necessità di verificare se il bollo auto è stato pagato possono essere utilizzati i servizi messi a disposizione degli utenti dall’ACI e dall’Agenzia delle Entrate nelle apposite sezioni dei loro siti web.

Attenzione!: il servizio offerto dall’Agenzia delle Entrate può essere utilizzato per le seguenti Regioni di residenza del proprietario: Friuli Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia, Marche e Valle D’Aosta.

 

Scadenza bollo auto

Le scadenze del bollo auto variano in base alla Regione di appartenenza e alla categoria del veicolo, ma orientativamente la scadenza per gli autoveicoli è fissata nei mesi di aprile, agosto e dicembre, mentre per i motoveicoli nei mesi di gennaio e luglio.

Nel caso in cui fosse la prima volta che si deve pagare il bollo auto (ad esempio perché il veicolo è stato appena immatricolato), bisogna pagare entro l’ultimo giorno del mese di immatricolazione.

Il pagamento, per non incorrere in sanzioni ed interessi, va effettuato entro il mese successivo alla data di scadenza.

 

Come pagare il bollo auto?

Il pagamento del bollo auto può essere effettuato presso:

  • ACI
  • Poste Italiane
  • Istituti bancari
  • Agenzia di pratiche auto
  • Tabaccai convenzionati

 

Domiciliazione bollo auto

Alcune regioni, concedono ai contribuenti degli “sconti” sugli importi da pagare se effettuano domiciliazione bancaria dei pagamenti.

La Regione Lombardia ad esempio concede una riduzione del 10% sull’importo dovuto per ciascun periodo d’imposta se il contribuente si avvale della domiciliazione bancaria (per maggior informazioni di rimanda al sito della Regione Lombardia :http://www.regione.lombardia.it/).

 

Sanzioni mancato pagamento bollo auto

Se il pagamento del bollo auto viene effettuato in ritardo si dovranno pagare oltre alla tassa anche i relativi interessi e le sanzioni.

Le sanzioni saranno dovute in modalità ridotta se ci si avvale del ravvedimento operoso, ossia se spontaneamente si esegue il pagamento prima che vengano notificati atti di liquidazione e/o di accertamento.

Le sanzioni ridotte sono così determinate:

  • se il pagamento avviene entro 14 giorni dalla scadenza: sanzione del 0,1% per ogni giorno di ritardo +  interessi;
  • se il pagamento avviene tra  il 15° giorno e il 30° giorno dalla scadenza:  1,50%  dell’importo del bollo + interessi;
  • se il pagamento avviene tra il 31° giorno e il 90° giorno dalla scadenza:  1,67% dell’importo del bollo + interessi;
  • se il pagamento avviene tra il 91° giorno e 1 anno dalla scadenza:  3,75% dell’importo del bollo + interessi;
  • se il pagamento avviene oltre 1 anno dalla scadenza:  30% dell’importo del bollo + interessi per ogni semestre maturato.

Per quanto riguarda le informazioni riportate nell’articolo, è importante notare che possono essere soggette a cambiamenti in base alle leggi e regolamentazioni attuali. Pertanto, ti consigliamo di verificare sempre le informazioni più recenti sul sito dell’Agenzia delle Entrate o dell’ACI.

 

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Negoziazione della crisi d’impresa D.L. 118 del 24.08.2021

Con il decreto legge n. 118 del 24 agosto 2021 il Consiglio dei Ministri ha approvato un’innovativo strumento di composizione della crisi d’impresa ovvero ha introdotto la negoziazione stragiudiziale della crisi d’impresa in modo da prevenire che il fallimento dell’impresa e trovare soluzioni idonee di risanamento dell’attività imprenditoriale, ristabilendo gli equilibri economico – patrimoniali dell’impresa.

 

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