La procedura di sovraindebitamento di una persona non libera automaticamente il familiare che ha cointestato il debito o prestato una fideiussione. Il creditore può quindi conservare le proprie pretese verso coobbligati, garanti e obbligati in via di regresso, anche quando il debito del ricorrente viene ristrutturato o, al termine del percorso, reso inesigibile nei suoi confronti.
Il rapporto di parentela, da solo, non rende responsabili dei debiti altrui e non fa entrare automaticamente tutti i beni familiari nella procedura. Occorre verificare separatamente chi ha sottoscritto l’obbligazione, chi possiede i beni e quali garanzie personali o reali sono state concesse.
Debito cointestato: la procedura riguarda soltanto uno dei debitori?
Quando due persone sottoscrivono lo stesso finanziamento, mutuo o contratto, bisogna leggere le clausole per stabilire l’estensione dell’obbligazione di ciascuna. Se entrambi sono obbligati verso il creditore per l’intero debito, la procedura avviata da uno solo non modifica automaticamente la posizione dell’altro.
In pratica, il piano può rideterminare tempi e importi dovuti dal debitore ammesso alla procedura, ma il creditore può continuare ad agire contro il coobbligato nei limiti consentiti dal contratto e dalla legge. Le misure protettive disposte a favore del ricorrente, inoltre, non devono essere considerate automaticamente estese al patrimonio dell’altro debitore.
Esempio ipotetico: finanziamento sottoscritto da due coniugi
Si immagini un finanziamento intestato a due coniugi, entrambi obbligati verso la banca. Uno dei due accede alla ristrutturazione dei debiti del consumatore e ottiene l’omologazione di un piano.
- Il coniuge ricorrente esegue i pagamenti previsti dal piano.
- L’altro coniuge non diventa automaticamente beneficiario della ristrutturazione.
- La banca può far valere il contratto nei confronti del coniuge rimasto fuori dalla procedura.
- Gli importi complessivamente riscossi devono comunque essere considerati per evitare che il creditore riceva più di quanto gli spetta.
Questo esempio mostra perché non basta inserire il debito nell’elenco del ricorrente: occorre ricostruire anche la posizione dell’altro intestatario e le possibili azioni del creditore.
Fideiussione prestata da un familiare
La fideiussione crea un’obbligazione personale del garante verso il creditore. Se il debitore principale accede a una procedura di sovraindebitamento, la garanzia non si estingue per il solo fatto che il debito venga trattato nel piano o nella liquidazione controllata.
Il creditore può quindi rivolgersi al fideiussore secondo quanto previsto dal contratto di garanzia. Devono essere controllati, tra gli altri elementi:
- l’importo massimo garantito;
- le obbligazioni comprese nella garanzia;
- la durata e le eventuali condizioni di efficacia;
- la presenza di più garanti;
- le clausole che regolano l’escussione e il regresso.
Se il fideiussore paga il creditore, può sorgere un diritto di regresso verso il debitore principale. Tale diritto deve però confrontarsi con la procedura già aperta, con i termini per far valere il credito e con gli effetti dell’omologazione o dell’esdebitazione.
L’esdebitazione protegge anche garanti e coobbligati?
No. L’esdebitazione rende inesigibili nei confronti del debitore beneficiario i debiti residui interessati dal provvedimento, ma non libera automaticamente coobbligati e fideiussori. La posizione di ogni altro soggetto obbligato rimane quindi autonoma.
Ne deriva una distinzione essenziale:
- debito non più esigibile verso il debitore esdebitato: il creditore non può chiederne il pagamento a quel soggetto nei limiti del provvedimento;
- obbligazione del garante o del coobbligato: può restare azionabile, perché deriva da un rapporto giuridico distinto o concorrente.
L’esdebitazione non deve pertanto essere interpretata come una cancellazione generale del credito in ogni rapporto collegato.
Quando può essere presentata una procedura familiare
Il Codice della crisi consente, in presenza dei relativi presupposti, ai membri della stessa famiglia di presentare un unico progetto di risoluzione della crisi quando sono conviventi oppure quando il sovraindebitamento ha un’origine comune.
La procedura familiare può rendere più leggibile una situazione nella quale redditi, finanziamenti e spese sono strettamente collegati. Non produce però una fusione indistinta dei patrimoni: le masse attive e passive dei diversi componenti devono rimanere separate.
Una domanda coordinata può essere utile, per esempio, quando entrambi i coniugi risultano debitori dello stesso mutuo e presentano anche esposizioni personali. Se invece soltanto uno è debitore e l’altro non ha una propria condizione di sovraindebitamento, non è sufficiente la convivenza per estendere a quest’ultimo gli effetti della procedura.
Quali beni familiari possono essere coinvolti
Il coinvolgimento di un bene dipende dalla sua titolarità e dai vincoli che lo riguardano, non dal semplice rapporto di parentela con il debitore. Prima di includere o escludere un bene occorre verificare titoli di acquisto, registri pubblici, regime patrimoniale della famiglia, contratti e garanzie.
Beni intestati esclusivamente al debitore
I beni e i diritti appartenenti al debitore devono essere rappresentati nella documentazione della procedura. La loro destinazione concreta dipende dallo strumento utilizzato, dal contenuto del piano e dalla presenza di eventuali cause di prelazione.
Beni in comproprietà
Se un immobile o un altro bene appartiene anche a un familiare, la quota o il diritto del debitore deve essere distinto da quello del comproprietario. La procedura non trasforma automaticamente in patrimonio del debitore la parte appartenente al terzo, ma la gestione o liquidazione della quota può produrre conseguenze pratiche sull’intero bene.
Beni intestati soltanto al familiare
Un bene intestato esclusivamente al coniuge o a un altro familiare non entra nella procedura per il solo legame personale. La conclusione può cambiare se sul bene è stata iscritta un’ipoteca per garantire il debito, se il familiare è anche coobbligato oppure se emergono atti suscettibili di contestazione da parte dei creditori.
Conti correnti cointestati
La sola cointestazione bancaria non risolve definitivamente il problema dell’effettiva appartenenza delle somme. Occorre ricostruire provenienza degli accrediti, disponibilità del conto, operazioni effettuate e rapporti tra i cointestatari. Il saldo non dovrebbe quindi essere attribuito automaticamente per intero al debitore o escluso senza un esame dei movimenti.
La verifica pratica prima di predisporre la domanda
Per distinguere correttamente debiti personali, obbligazioni comuni e beni familiari è utile costruire una matrice per ciascun rapporto.
| Elemento | Verifica necessaria | Possibile conseguenza |
|---|---|---|
| Finanziamento cointestato | Firmatari e tipo di responsabilità | Il creditore può agire verso il soggetto rimasto fuori dalla procedura |
| Fideiussione familiare | Importo, durata e debiti garantiti | Il garante può essere escusso nonostante la procedura del debitore |
| Immobile in comproprietà | Quote, ipoteche e titolo di acquisto | Deve essere distinta la posizione del debitore da quella del comproprietario |
| Bene intestato a un familiare | Proprietà effettiva e garanzie concesse | Il bene non è coinvolto per la sola parentela, ma può rispondere di specifici vincoli |
| Conto cointestato | Origine e disponibilità delle somme | Serve una ricostruzione documentale del saldo |
La mappatura dovrebbe comprendere contratti, estratti conto, visure, atti notarili, lettere di fideiussione, comunicazioni di escussione e pagamenti già effettuati. È inoltre necessario indicare con precisione chi è debitore principale, coobbligato, garante o proprietario del bene.
Conclusione
Nel sovraindebitamento gli effetti devono essere valutati soggetto per soggetto. Il piano, la liquidazione controllata e l’eventuale esdebitazione possono incidere sulla posizione del debitore, ma non cancellano automaticamente le obbligazioni assunte da familiari, coobbligati o fideiussori.
Per determinare quali azioni restano disponibili al creditore e quali beni possono essere coinvolti, servono due ricostruzioni separate: una dei rapporti obbligatori e una della titolarità patrimoniale. È questa distinzione, e non il solo legame familiare, a definire il perimetro effettivo della procedura.
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